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La manovra d’estate tanto auspicata, ha come due punti centrali il proclama di illegalità della reintroduzione della commissione di massimo scoperto (camuffata sotto altre clausole) e le sanzioni agli istituti di credito che non applicano velocemente (30 giorni) la surroga ai mutuatari.
Con la conversione in legge del D.L. n. 78/09 (c.d. Manovra estiva), assumono valenza definitiva talune disposizioni in materia di uniformazione delle condizioni applicate dalle banche su operazioni frequentemente poste in essere dalla clientela. In particolare, nell’articolo riguardante la tutela del risparmio viene chiarito che a partire dalla data del 1 Novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario (o disponibilità nel conto) riguardante tutti gli assegni bancari versati nel conto corrente non deve superare i 3 giorni lavorativi successivi alla data del versamento. Ancora migliore il decreto, per tutti gli assegni circolari e anche per i pagamenti tramite bonifico, in quanto la data di valuta e dunque di disponibilità per il beneficiario non può mai superare 1 giorno lavorativo successivo alla data del versamento.
Valuta assegni e bonifici Il decreto interviene anche a fissare la data di valuta e disponibilità dei principali mezzi di pagamento bancari. Per la data di valuta a favore del beneficiario dal 1° novembre 2009 il decreto fissa questi massimi: • bonifici: un giorno lavorativo successivo al versamento; • assegni circolari: un giorno lavorativo successivo al versamento; • assegni bancari: tre giorni lavorativi successivi al versamento. Per la data di disponibilità, sempre dal 1° novembre: • bonifici: quattro giorni lavorativi successivi al versamento; • assegni circolari: quattro giorni lavorativi successivi al versamento; • assegni bancari: cinque giorni lavorativi successivi al versamento. Dal 1° aprile 2010 la data di disponibilità massima per tutti i precedenti mezzi di pagamento sarà di quattro giorni. Sarà nulla ogni clausola contraria.